Quanto deve ventilare un vespaio?

Viaggio in un numero che cambia da Comune a Comune, e quasi mai è quello che ti hanno detto

Sotto quasi ogni pavimento a terra c’è un’intercapedine che lavora in silenzio da più di un secolo. Quanta aria le serve per fare il suo mestiere? La domanda sembra elementare, e quasi tutti rispondono con un numero secco. Quel numero, il più delle volte, è sbagliato: o non è una norma, o non è quella norma, o non vale in quel Comune. Breve guida per non prendere lucciole per lanterne.

Un numero in croce

Mi è capitato più di una volta, dopo tanti anni passati sotto i pavimenti, di leggere in una relazione un numero scritto con la sicurezza di una sentenza. «Aerazione del vespaio: 1500 millimetri quadrati per metro, come da norma.» Punto, e firma. Sotto, però, di norma non ce n’è: quel valore è il consiglio di un’agenzia ambientale per ridurre il radon, finito in perizia travestito da legge. Eppure stava lì, a reggere un intervento e a stabilire chi avrebbe avuto ragione il giorno della lite.

Quel numero non era cattivo. Era orfano: staccato dalla sua fonte, dal suo scopo e dal territorio in cui valeva, e per questo capace di dire qualunque cosa. È la condizione di quasi tutti i numeri che circolano sul vespaio, e vale la pena raccontarne la storia per intero, perché spiega un mestiere meglio di mille tabelle.

Si parte da una domanda che in cantiere arriva sempre, ragionevole come poche: «Ma allora, quanta aerazione ci vuole per un vespaio?». Chi la pone si aspetta un numero, una frazione elegante da mettere in relazione, e quasi sempre lo riceve, da un collega o da una scheda trovata in rete, pronunciato con il tono di chi recita una legge. La risposta onesta, quella che si fatica a dare perché delude, è un’altra: in Italia non esiste un numero nazionale. Non c’è una legge dello Stato che dica quanti centimetri quadrati di apertura servano per metro di muro, né quale frazione della superficie debba restare libera. Esistono solo frammenti: poche regioni che hanno scelto una cifra propria, un mosaico di regolamenti comunali, e una nuvola di valori che passano da uno studio all’altro e che, messi alla prova della fonte, si rivelano per quello che sono. Capire perché il numero non c’è, e perché quasi tutti ne offrono uno lo stesso, è il viaggio di questo articolo.

A cosa serve davvero un vespaio (e a cosa no)

Prima del numero, conviene fermarsi sulla cosa. Il vespaio è l’intercapedine d’aria che si realizza sotto la prima soletta del piano terra, fra il suolo e il pavimento. Fa tre lavori, e li fa bene quando è ventilato.

Il primo è separare il solaio dal terreno, togliendolo dal contatto diretto con un suolo che è quasi sempre umido. Il secondo è interrompere la risalita capillare dell’acqua verso il solaio. Il terzo, il più moderno per importanza, è lasciar defluire per ventilazione il vapore e i gas che salgono dal terreno, primo fra tutti il radon: l’Istituto Superiore di Sanità elenca la ventilazione del vespaio, naturale o forzata, tra le tecniche per ridurre il radon negli edifici, e ARPA Friuli-Venezia Giulia descrive con chiarezza come un vespaio, molto permeabile all’aria, messo in leggera depressione lasci uscire l’aria carica di gas.

Va detto subito, però, ciò che il vespaio non fa, perché è l’errore di lettura più frequente: il vespaio contrasta la risalita verso il solaio, non quella nei muri portanti. Le murature poggiano sulle fondazioni, che restano a contatto con il terreno umido; per loro il vespaio non è la cura. Confondere i due piani significa promettere a un committente un’asciugatura delle pareti che il vespaio, da solo, non può dare. Tenere distinte le due funzioni è il primo segno che chi parla sa di cosa parla.

Da qui nasce, peraltro, la prima ambiguità del famoso numero. Un conto è dimensionare l’aerazione contro l’umidità, un altro è dimensionarla contro il radon: due finalità diverse, due logiche diverse, due famiglie di fonti diverse. Chi cita un numero senza dire a quale dei due scopi serve sta già, senza accorgersene, mescolando le carte.

Il vuoto nazionale

Risaliamo alla radice. La prescrizione del vespaio in Italia ha origini antiche e, sorpresa, qualitative. Le Istruzioni ministeriali del 20 giugno 1896, il testo che per generazioni ha fatto da base ai regolamenti locali di igiene, all’articolo 57 stabiliscono che «il pavimento del piano terreno dovrà essere assicurato con materiali idrofughi contro il passaggio dell’umidità del suolo, e munito di vespai ventilati», e all’articolo 61 che l’elevazione del pavimento sul terreno circostante «dovrà sempre essere di almeno m. 0,40, che sarà utilizzato per vespaio». Vespai ventilati, dunque, e un’altezza minima; ma nessuna frazione, nessun millimetro quadrato per metro. Il principio è la ventilazione, non la sua misura.

E qui si annida un equivoco che vale la pena disinnescare, perché lo si incontra perfino in documenti tecnici curati. Si cita spesso, come fonte nazionale del vespaio, il Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, quello sui requisiti igienico-sanitari delle abitazioni. È un riferimento sbagliato. Quel decreto si compone di nove articoli e disciplina l’altezza minima dei locali, le superfici abitabili, l’illuminazione, la ventilazione, il bagno, l’isolamento acustico; non nomina mai il vespaio, né i pavimenti a contatto col terreno. L’unico punto in cui tocca le Istruzioni del 1896 è l’articolo finale, che ne abroga la parte incompatibile con le nuove disposizioni: e le prescrizioni sul vespaio, non essendo incompatibili, restano dove sono sempre state, nel testo del 1896. Attribuire al decreto del 1975 la regola del vespaio è un errore di merito, di quelli che in una perizia si pagano cari.

Si potrebbe sperare che il vuoto lo abbia colmato il Regolamento edilizio tipo nazionale, nato dall’Intesa in Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016. Non è così: quel testo uniforma le definizioni e ricognisce le norme già vigenti, ma non introduce requisiti tecnici propri, e di rapporti di aerazione del vespaio non parla. Né soccorre una norma UNI dedicata: non esiste una UNI nazionale che fissi il dimensionamento dell’aerazione di un vespaio. Il risultato è netto. A livello statale la regola è una sola, ed è qualitativa: il vespaio sia ventilato. Quanto, lo decide il livello sotto, quello regionale e comunale. Ed è lì che comincia il bello.

Tre regioni, tre numeri che non si parlano

Solo tre regioni si sono date una regola propria con un numero. Il fatto curioso è che hanno scelto tre grammatiche diverse, che non si traducono l’una nell’altra.

Il Friuli-Venezia Giulia ha scelto un’altezza. La legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, all’articolo 4, prescrive che il piano di calpestio dei vani abitabili stia almeno 15 centimetri sopra il terreno, che il terreno sia impermeabilizzato per una larghezza non minore di 80 centimetri, e che sotto il solaio si realizzi «un’intercapedine d’aria di altezza non inferiore a centimetri 20 adeguatamente aerata o adottate altre soluzioni tecniche della stessa efficacia». La norma è tuttora vigente, nel suo testo coordinato. Ma si fermi l’occhio su quel «adeguatamente aerata»: nessuna frazione, nessun rapporto. Il legislatore friulano ha fissato la geometria dell’intercapedine e ha lasciato alla buona tecnica il dosaggio dell’aria.

La Lombardia ha scelto un rapporto, ed è la fonte da cui discende quasi tutto ciò che circola in rete. Il Regolamento locale di igiene tipo, al Titolo III, articolo 3.2.6, intitolato «Intercapedini e vespai», stabilisce che l’edificio sia protetto dall’umidità con un vespaio dotato di superfici di aerazione libera non inferiore a 1/100 della superficie del vespaio, distribuite in modo da far circolare l’aria. Attenzione però a due cose che cambiano il senso del dato. La prima: non è una legge regionale in senso stretto, ma un regolamento tipo che ogni Comune fa proprio adottandolo, e diventa cogente solo nel territorio del Comune che lo ha recepito. La seconda, decisiva, riguarda proprio quel numero, e merita un capitolo a parte.

La Sicilia, infine, ha scelto una regola mista. Il Regolamento tipo edilizio unico, adottato con decreto del Presidente della Regione n. 531/GAB del 20 maggio 2022, all’articolo 32, comma 6, fra i requisiti di agibilità dei locali seminterrati prescrive «un vespaio aerato di altezza minima m. 0,50», precisando che l’altezza «può essere ridotta a 25 cm a condizione che venga maggiorata l’aerazione in modo proporzionale fino a 1/50 della superficie del vespaio, con le griglie posizionate orizzontalmente e a 1/100 delle stesse con le griglie posizionate verticalmente». Qui altezza e rapporto convivono, in uno scambio elegante: meno spazio sotto il pavimento, più aria nelle griglie. Ma si noti l’ambito: la prescrizione vale per l’agibilità dei locali seminterrati, non come regola generale del vespaio di qualunque edificio.

Tre regioni, tre risposte: un’altezza, un rapporto, una regola mista; e tre ambiti diversi. Non esiste «la regola italiana» del vespaio, perché non esiste una sola domanda a cui rispondere.

I numeri che girano, e non sono quello che sembrano

Accanto alle tre regole regionali circolano i valori più citati di tutti, e sono anche i più fraintesi. Sono le tappe del viaggio in cui un numero si stacca dalla sua fonte e comincia a vivere di vita propria.

Il primo è il «1500 millimetri quadrati per metro». Lo si trova ovunque, presentato come se fosse un obbligo di legge. Non lo è. È una raccomandazione tecnica di ARPAT, l’agenzia ambientale toscana, contenuta in una scheda per la mitigazione del radon, dove si legge che «la superficie consigliata per le aperture è di almeno 1500 mm² per metro di muro perimetrale». La parola è «consigliata», e la finalità è il radon, non l’umidità. Il regolamento edilizio regionale toscano, dal canto suo, non contiene quel valore. Citarlo come prescrizione cogente significa promuovere un consiglio al rango di norma: un travestimento che a una verifica seria non regge.

Il secondo è il «30 centimetri di Roma». Anche questo è vero a metà, e la metà che manca è l’ambito. Il Regolamento edilizio di Roma, all’articolo 38, prescrive davvero un vespaio ventilato «di un’altezza minima di 0,30 m», ma lo fa per i semisottosuoli destinati ad abitazione, non per i piani terreni ordinari. Per questi ultimi l’articolo successivo chiede soltanto «vespai ben ventilati in tutta la loro estensione», senza alcuna quota numerica. Estrarre il 30 centimetri dal suo contesto e applicarlo a un piano terra qualunque è un errore di scopo, non di numero.

Il terzo equivoco è quello delle leggi regionali sul radon, in particolare la legge campana 13/2019 e quella pugliese 30/2016. Si sente dire che «rendono obbligatorio il vespaio». Non è così, e la differenza non è formale. Quelle leggi fissano un obbligo di risultato, espresso in concentrazione di gas: non superare un certo valore in becquerel per metro cubo nell’aria interna. Per raggiungerlo impongono studi preliminari del suolo e chiedono che la progettazione consideri i vespai e la ventilazione degli interrati tra le tecniche possibili; ma non prescrivono un vespaio di tot millimetri quadrati. È un obbligo di esito, non di mezzo. Dire «vespaio obbligatorio» comprime in due parole un ragionamento che ne richiede dieci, e nel comprimerlo lo falsa.

La parabola del 1/200

Torniamo al numero lombardo, perché è il punto in cui questa storia si rovescia, e riguarda non chi imbroglia ma chi studia in buona fede.

Accanto al rapporto 1/100, nelle citazioni del regolamento lombardo compare spesso un secondo valore, 1/200, riferito alla ventilazione lungo le pareti perimetrali. A un certo punto, leggendo il testo recepito da alcuni Comuni, è facile non trovarlo: diverse versioni comunali riportano soltanto il 1/100. Da qui la conclusione, apparentemente rigorosa, che il 1/200 non sia normativo, che sia una sovra-interpretazione nata in rete e ripetuta per inerzia. È una conclusione che ho visto fare, e che ho fatto io stesso.

È sbagliata. Il 1/200 è testo normativo primario. Il Regolamento d’igiene del Comune di Milano, allo stesso articolo 3.2.6, dopo aver fissato il 1/100 per la ventilazione dal basso a grigliati di pavimento, aggiunge testualmente: «Qualora la ventilazione si realizzi lungo le pareti perimetrali dell’edificio, l’area complessiva delle finestrelle può ridursi a 1/200 della superficie complessiva del vespaio». Non è un’invenzione: è la norma di Milano. L’errore di chi lo nega non è di lettura, è di campionamento: ha controllato i Comuni che hanno recepito una versione ridotta del testo e ha dato per universale la loro mancanza.

Qui sta la lezione, e vale ben oltre il vespaio. Un numero non significa nulla finché non sai tre cose: da quale fonte viene, a quale scopo serve, e in quale territorio vige. Il 1/200 esiste, è cogente dove è stato recepito, è assente dove non lo è stato; non è vero né falso in assoluto, è vero a Milano e muto altrove. Trattarlo come un dato nazionale, in un senso o nell’altro, è sbagliato due volte: sbaglia chi lo cita come obbligo ovunque e sbaglia chi lo cancella come leggenda. La verità sta nel testo del Comune di cui ti stai occupando, e da nessun’altra parte.

Radon: l’altra logica del vespaio

Se l’umidità ha fatto nascere il vespaio, è il radon a dargli oggi attualità normativa, ed è bene non confondere i due binari. Sul radon una norma nazionale c’è, ed è cogente: il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, all’articolo 12 fissa i livelli di riferimento della concentrazione media annua, pari a 300 becquerel per metro cubo per le abitazioni esistenti e i luoghi di lavoro, e a 200 becquerel per metro cubo per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024. Una precisazione che in perizia conta: il «livello di riferimento» non è un «limite» da non superare a ogni costo, ma il valore sopra il quale non è opportuno che l’esposizione si mantenga, fermo restando il dovere di ottimizzare anche al di sotto. Le regole operative di dettaglio sono affidate al Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 2024.

Ma si osservi: la norma cogente regola una concentrazione, non una geometria. Non dice quanti millimetri quadrati debba avere il vespaio; dice quanti becquerel non si vogliono inalare. Il vespaio ventilato, la depressurizzazione del suolo con pozzetto, la sigillatura delle vie d’ingresso sono le tecniche con cui raggiungere quell’esito, riconosciute come buona pratica dall’Istituto Superiore di Sanità, che distingue gli interventi preventivi sulle nuove costruzioni da quelli di rimedio sull’esistente. Le percentuali di efficacia che si leggono, una ventilazione naturale intorno alla metà, una depressurizzazione attiva fino a circa il novanta per cento, sono dati medi indicativi, non garanzie da spendere caso per caso. Anche sul radon, dunque, il numero che conta non è la misura del vespaio: è la concentrazione misurata nell’aria. Il vespaio resta un mezzo.

Allora, quanto deve ventilare?

A chi si troverà a dover scrivere, o a contestare, un numero in relazione, l’esperienza suggerisce di sostituire la domanda. Non «qual è il rapporto giusto», ma cinque domande prima di quella.

  1. In quale Comune ci troviamo? La risposta cogente, quando esiste, sta nel regolamento edilizio o di igiene di quel Comune, non in un valore generico letto altrove. Si parte da lì, e si verifica la sua vigenza, perché molti regolamenti locali sono stati nel tempo assorbiti o aggiornati.
  2. Il vespaio serve contro l’umidità o contro il radon? Sono due scopi, due logiche di progetto e due famiglie di fonti. Un numero buono per l’uno può non dire nulla sull’altro.
  3. Il valore che mi viene proposto è una norma, una raccomandazione o un regolamento di un altro Comune? Etichettarlo onestamente: una scheda ARPAT è un consiglio, non un obbligo; il numero di Milano vale a Milano.
  4. La prescrizione riguarda l’edificio o solo il seminterrato? L’ambito conta: i 30 centimetri di Roma sono dei semisottosuoli, la regola siciliana è dei seminterrati agibili. Fuori da lì, sono fuori posto.
  5. C’è una soglia in becquerel da rispettare? Se siamo in zona radon, l’obbligo è di risultato: il vespaio è uno strumento per centrarlo, non il fine, e a fine lavori conta la misura nell’aria, non quella delle griglie.

Il «numero giusto» del vespaio, alla fine, non è un numero universale: è il numero del Comune giusto, per lo scopo giusto, nell’ambito giusto. Chiunque te ne offra uno solo, valido sempre e ovunque, ti sta dando una comodità, non una verità.

Il vespaio non legge i regolamenti

Sotto i nostri pavimenti, intanto, l’intercapedine continua a fare il suo mestiere come da quando le Istruzioni del 1896 le chiesero soltanto di essere ventilata. Muove l’aria che le aperture le concedono, asciuga ciò che può asciugare, lascia uscire il gas se la lasci defluire. Non sa quante frazioni le abbiano dedicato i regolamenti, e non gliene importa: obbedisce alla fisica, non alla Gazzetta. Ventila da più di un secolo senza che lo Stato gli abbia mai detto di quanto, e così continuerà.

La morale è scomoda quanto la risposta da cui siamo partiti. I numeri facili fanno sembrare ignorante chi esita e competente chi spara la cifra: è esattamente il contrario. Recitare una frazione a memoria è la parte più facile del mestiere; trovarla davvero, e avere l’onestà di dire «dipende» quando dipende, è la più difficile. Non esiste l’esperto che conosce il numero del vespaio, perché quel numero, da solo, non esiste: esiste il tecnico che, prima di rispondere, chiede di quale Comune stiamo parlando, contro che cosa stiamo difendendo l’edificio, se quella cifra è una legge o un consiglio.

A noi non tocca dare al vespaio un numero qualunque, ma trovargli quello che davvero lo riguarda. Il resto è sicurezza di facciata. E la facciata, lo sappiamo bene, è la prima cosa che si stacca.

Riferimenti

Le norme sono verificate nel titolo, nell’articolo e nello scopo su fonte primaria (Gazzetta Ufficiale, banche dati regionali, regolamenti comunali ufficiali, agenzie ambientali e Istituto Superiore di Sanità). Per ogni voce si distingue la norma cogente dalla raccomandazione tecnica e dal regolamento comunale.

Quadro nazionale

Istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, articoli 57 e 61 (pavimento del piano terreno con materiali idrofughi e vespai ventilati; elevazione minima di m. 0,40 da adibire a vespaio). Prescrizione qualitativa, senza rapporto numerico; base storica dei regolamenti locali di igiene, la cui cogenza odierna passa per il regolamento del singolo Comune.

Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 (GU n. 190 del 18 luglio 1975), requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione. Nove articoli; non disciplina il vespaio. Tuttora in vigore, con le deroghe su altezze e superfici introdotte dal decreto-legge 69/2024 convertito dalla legge 105/2024 (cosiddetto Salva-Casa). Da non citare come fonte del vespaio.

Intesa in Conferenza Unificata 20 ottobre 2016 (GU n. 268 del 16 novembre 2016), Regolamento edilizio tipo nazionale: l’Allegato B è una ricognizione delle norme vigenti, non fissa rapporti di aerazione del vespaio. Nessuna norma UNI nazionale dedicata al dimensionamento.

Norme regionali

Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 23 agosto 1985, n. 44, art. 4 («Isolamento dei vani»): intercapedine sotto il solaio di altezza non inferiore a 20 cm «adeguatamente aerata», calpestio almeno 15 cm sopra il terreno, impermeabilizzazione per larghezza non minore di 80 cm. Norma regionale cogente, in vigore (testo coordinato). Nessun rapporto numerico per le aperture; inciso «o altre soluzioni tecniche della stessa efficacia» aggiunto dalla legge regionale 6/2019.

Regolamento locale di igiene tipo della Regione Lombardia, Titolo III, art. 3.2.6 («Intercapedini e vespai»): superficie di aerazione libera non inferiore a 1/100 della superficie del vespaio (grigliati a pavimento), riducibile a 1/200 per ventilazione lungo le pareti perimetrali. È un regolamento tipo regionale, cogente nei Comuni che lo recepiscono; il testo verbatim con la clausola 1/200 è quello del Regolamento d’igiene del Comune di Milano (approvato dal Consiglio comunale il 20 marzo 1995). Diverse versioni comunali (per esempio Codogno) riportano solo il 1/100: verificare il testo del Comune di riferimento.

Regione Siciliana, D.P.R.S. n. 531/GAB del 20 maggio 2022, Regolamento tipo edilizio unico, art. 32, comma 6: requisiti di agibilità dei locali seminterrati, vespaio aerato di altezza minima m. 0,50, riducibile a 0,25 m con aerazione maggiorata fino a 1/50 della superficie (griglie orizzontali) o 1/100 (griglie verticali). In vigore.

Regolamenti comunali (esempi del mosaico)

Comune di Milano, Regolamento edilizio, art. 88 (locali seminterrati): vespaio aerato di altezza minima m. 0,50, riducibile a 25 cm con aerazione fino a 1/50 (griglie orizzontali) o 1/100 (verticali).

Comune di Codogno (LO), Regolamento locale di igiene, artt. 3.2.6 e 3.6.4: aerazione del vespaio 1/100; vespaio dei seminterrati di 50 cm.

Comune di Roma, Regolamento edilizio n. 5261/1934 (testo aggiornato), art. 38 («Semisottosuoli»), lettera d: vespaio ventilato di altezza minima 0,30 m, per i soli semisottosuoli ad abitazione; l’art. 39 («Piani terreni») richiede vespai «ben ventilati» senza quota numerica.

Comune di Perugia, Regolamento di igiene (testo storico del 1942-1946, tuttora pubblicato), art. 259: pavimento del piano terreno elevato di almeno 50 cm e spazio utilizzato a vespaio.

Norme regionali sul radon (obbligo di risultato, non geometrico)

Legge regionale Campania 8 luglio 2019, n. 13: per le nuove costruzioni concentrazione media annua di radon non superiore a 200 Bq/m³ (art. 3, c. 1); studi preliminari del suolo e progettazione di vespai e ventilazione tra le tecniche da considerare (art. 3, c. 5); 300 Bq/m³ per gli edifici esistenti aperti al pubblico (art. 4). Nessuna soglia geometrica. Norma vigente, con termini di adempimento in parte sospesi in attesa della disciplina nazionale.

Legge regionale Puglia 3 novembre 2016, n. 30 (modificata dalle leggi regionali 36/2017 e 18/2019): per le nuove costruzioni concentrazione non superiore a 300 Bq/m³ (art. 3, c. 1); studi preliminari e progettazione di vespai e ventilazione (art. 3, c. 5). Obbligo di risultato, nessuna soglia geometrica. Vigente, in corso di allineamento alla disciplina nazionale (delibera di Giunta regionale 1523 del 22 ottobre 2025).

Radon, quadro nazionale e tecniche

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, art. 12 («Livelli di riferimento radon»): 300 Bq/m³ in media annua per abitazioni esistenti e luoghi di lavoro; 200 Bq/m³ per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024. Il «livello di riferimento» non è un limite invalicabile. Valori confermati dopo il correttivo (decreto legislativo 203/2022).

Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032, adottato con D.P.C.M. 11 gennaio 2024 (GU n. 43 del 21 febbraio 2024).

Istituto Superiore di Sanità, tecniche di protezione e mitigazione del radon (ventilazione del vespaio naturale o forzata, depressurizzazione del suolo con pozzetto, sigillatura, pressurizzazione; distinzione tra prevenzione nelle nuove costruzioni e rimedio sull’esistente). ARPA Friuli-Venezia Giulia, indicazioni per la protezione degli edifici dal radon (funzione del vespaio e prelievo concentrato). Raccomandazioni e buona pratica tecnica, non prescrizioni cogenti di dettaglio.

ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), scheda di mitigazione del radon «Ventilazione naturale o forzata del vespaio»: superficie consigliata per le aperture di almeno 1500 mm² per metro di muro perimetrale. Raccomandazione tecnica, non norma cogente.

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